mercoledì, marzo 08, 2006
Il nostro uomo in Piazza de’Ciompi
Il Braccini non era a Firenze, e i suoi compagni di blog se c’erano dormivano. Intanto si svolgevano gli Stati Generali delle Droghe, che hanno sancito una volta dipiù il riavvicinamento in chiave antiproibizionista dei sinistri sociologici e dei sinistri liberali che saremmo noi. Notizia uno: a Prodi di cambiare la legge Fini-Giovanardi non gliene può battere di meno. Notizia due: forse a Firenze, in aperta disobbedienza dell’art.79 del DPR 309/90 (testo unico sugli stupefacenti) modificato dalla suddetta legge del 21 febbraio 2006 n.49*, apriranno le Narcosalas e ci sarà qualche tossico morto in meno. Notizia tre: la Bernardini è (già) una delinquente. Notizia quattro: non tutto il mondo, purtroppo, è Perdukistan (se qua riesco a linkare il file audio, ascoltatevelo!).
*Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 (comprendono sia "droghe pesanti" che "droghe leggere", ndr), o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.
*Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 (comprendono sia "droghe pesanti" che "droghe leggere", ndr), o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.
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